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APRIL 28, 2021

L’evoluzione MiFID alla luce delle modifiche
Quick Fix

Michele Pennacchio

Senior Business Consultant

Reading time: 2 min

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L’attuale regolamentazione dei mercati finanziari, basata sulla direttiva 2014/65/UE (MiFID II), entrata in vigore nel 2018 in risposta alla crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008, pur avendo rafforzato il sistema finanziario dell’Unione Europea e garantito un elevato livello di tutela degli investitori, non ha pienamente raggiunto l’obiettivo all’epoca prefissato. Come confermato nella direttiva (UE) 2021/338:

“Per quanto riguarda gli obblighi volti a proteggere gli investitori, la direttiva 2014/65/UE non ha pienamente raggiunto l’obiettivo di adottare misure che tengano sufficientemente conto delle peculiarità di ciascuna categoria di investitori, ossia clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate. Alcuni di tali obblighi non sempre hanno migliorato la tutela degli investitori, ma talvolta hanno ostacolato la regolare esecuzione delle decisioni di investimento”

Al fine di superare il grave shock economico causato dalla pandemia COVID-19, rimuovere oneri burocratici non necessari e introdurre misure calibrate ed efficaci, è stata quindi approvata lo scorso 16 febbraio la direttiva 2021/338, meglio nota come Quick Fix, che modifica alcuni aspetti della MiFID II per adattarli al nuovo contesto dettato dalla pandemia.

Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare entro il 28 novembre 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva: il testo di tali disposizioni dovrà essere comunicato alla Commissione ed applicato a decorrere dal 28 febbraio 2022.

Nello specifico, tra gli interventi individuati, meritano attenzione i seguenti:

 

  • Generazione e trasmissione informazioni relative a transazioni di strumenti finanziari mediante mezzi di comunicazione a distanza (art. 24.4 e 24.5a):
    le regole imposte a livello europeo con la MIFID II prevedono che il cliente, effettivo o potenziale, debba ricevere adeguata e tempestiva comunicazione di costi e oneri derivanti dall’attività di consulenza e investimento. La trasmissione di tali informazioni deve avvenire in formato elettronico o cartaceo se richiesto espressamente dal cliente
  • Prestazione dei servizi a favore dei clienti professionali e controparti qualificate (art. 29a, 30.1 e 25.2): con riferimento alla clientela professional, si pone l’attenzione sull’invio dell’informativa costi ed oneri e l’introduzione dell’obbligo di valutazione dei costi-benefici nella prestazione del servizio di consulenza mentre l’invio di relazioni di adeguatezza periodiche restano subordinate alla richiesta dei clienti. Per le controparti qualificate, invece, l’esecuzione delle operazioni non è soggetta ad obblighi di natura informativa, di valutazione di adeguatezza, di best execution e di gestione degli ordini
  • Product Governance (art. 16.3 e 24.2): sono rimossi i requisiti di governance del prodotto per le obbligazioni societarie con clausole make-whole, agevolando così la loro distribuzione anche tra gli investitori al dettaglio

Come è possibile garantire la piena aderenza ai dettami normativi e alle novità introdotte dalla Direttiva Quick Fix? Lo scopriremo insieme nel prossimo articolo, continuate a seguirci.

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